Certificazione medica in attività sportiva

Lo svolgimento di attività sportiva a livello non agonistico prevede una vista medica con accertamento dello stato di buona salute e di sana e robusta costituzione nonché l’esecuzione o la visione dell’elettrocardiogramma di base (ECG). Il certificato per attività sportiva non agonistica è obbligatorio per alcune categorie di sportivi, in particolare:

  • gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche;
  • chiunque svolga attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, considerato atleta non agonista ai sensi del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  • coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Tale obbligo è previsto e regolato da leggi e decreti del Ministero della Salute (Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; Legge del 9 agosto 2013,n. 98, art. 42bis; Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10 – septies; Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014. Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, Circolare del CONI del 10 giugno 2016).

Il Ministero della Salute prevede un protocollo di visita medico-sportiva al quale ogni medico certificatore deve attenersi. Sempre su indicazione del Ministero le figure professionali che possono emettere questo tipo di certificazione sono:

  • Medici di base e pediatri di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, dei quali conoscono la storia clinica e familiare;
  • Medici specialisti in Medicina dello Sport;
  • Medici tesserati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

La visita medico-sportiva non agonistica, su indicazione del Ministero della Salute, prevede quindi:

  • storia clinica dettagliata ed esame obiettivo con valutazione della pressione arteriosa;
  • elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita;
  • elettrocardiogramma a riposo eseguito ogni anno per sportivi di età superiore ai 60 anni con altri fattori di rischio cardiovascolare;
  • elettrocardiogramma a riposo eseguito ogni anno per soggetti con patologie croniche note e conclamate, che causino aumentato rischio cardiovascolare, indipendentemente dall’età.

Differenze con certificato per attività sportiva ludico-motoria

Il Certificato per attività sportiva ludico-motoria è un certificato non più obbligatorio ma facoltativo dal 2013 (Legge Ministeriale n. 98 del 9 Agosto 2013).

Viene rilasciato su richiesta a chiunque pratichi attività sportiva non agonistica e che non sia tesserato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

  • Può essere prodotto da qualsiasi Medico iscritto all’Albo professionale.
  • Non ha obbligo di esecuzione dell’elettrocardiogramma.
  • Ha validità annuale dalla data del rilascio e può prevedere limitazioni (per esempio indicazioni sul tipo e l’intensità dell’attività sportiva specifica per la quale viene rilasciato).