Detrazione spese per attività sportiva

A partire dal 1 Gennaio 2020 la detrazione di spese mediche e di altri oneri in dichiarazione dei redditi, sarà consentita solo con pagamenti tracciabili: vietato quindi il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili. il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15 del TUIR (testo unico imposte dei redditi) ma anche quelle previste da altre disposizioni normative. Si tratta ad esempio di spese per:

  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi per figli dai 5 ai 18 anni
  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Affitti studenti universitari
  • Canoni abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Due eccezioni

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Quanto spetta di detrazioni spese sportive?

Lo sconto irpef è parti al 19% su un tetto massimo di 210€ per ciascun ragazzo. Ricordo che la stessa detrazione non è ammessa nel caso di adulti (>18 anni) anche se l’attività fosse prescritta dal medico.

Come produrre la ricevuta?

La ricevuta (anche non fiscale) deve riportare obbligatoriamente:

  • denominazione e sede legale associazione
  • causale del pagamento con specifica dell’attività sportiva svolta
  • importo pagato
  • dati anagrafici di chi ha praticato l’attività sportiva e il codice fiscale di chi detrarrà la spesa